Il testo della nuova Dire prevede importanti specifiche sugli Attestati di Prestazione Energetica e sugli elementi che dovranno contenere. Analizziamo le principali novità.
Con l’approvazione della nuova direttiva europea “case green”, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è destinato a subire significative modifiche. Infatti, saranno introdotte nuove classi energetiche. Inoltre, l’APE includerà maggiori informazioni relative alle prestazioni energetiche complessive, un passaporto di ristrutturazione per guidare gli interventi di miglioramento energetico e dati sull’intelligenza degli edifici, favorendo così una maggiore trasparenza e consapevolezza riguardo l’efficienza energetica degli immobili.
- L’attestato di prestazione energetica (A.P.E.): che cos’è?
- Quando è necesarrio l’APE?
- L’entrata in vigore della direttiva “Case Green”
- L’entrata in vigore della direttiva “Case Green”: cosa cambia per l’APE?
- Le indicazioni del “nuovo” APE secondo la direttiva “Case green”
- Il caso della Regione Lazio
L’attestato di prestazione energetica (A.P.E.): che cos’è?
L’attestato di prestazione energetica (APE) è un documento in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un’unità immobiliare effettuato in conformità di una metodologia che ad oggi deve essere basata su un quadro generale comune a livello europeo.
La prestazione energetica indica, in particolar modo, la quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell’edificio, compresa l’energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico e l’illuminazione. Il fabbisogno energetico è l’energia che deve essere fornita o estratta da un ambiente condizionato per mantenere le condizioni ambientali desiderate (freddo d’estate e caldo d’inverno).
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Quando è necesarrio l’APE?
Si tratta di un documento necessario per tutti gli edifici o le unità immobiliari in caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione. Si tratta di un documento da rendere disponibile già all’avvio delle rispettive trattative e da consegnare al termine delle stesse.
L’attestato sarà poi allegato al contratto, escluse le ipotesi di locazione di singole unità immobiliari. Per gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità.
L’entrata in vigore della direttiva “Case Green”
Il quadro normativo di riferimento è destinato a mutare per effetto dell’entrata in vigore della direttiva UE “Case Green”. La direttiva costituisce una sistematizzazione ed una rifusione della precedente direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Obiettivo del legislatore europeo è quello di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dagli edifici all’interno dell’Unione per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, tenendo conto delle condizioni locali, delle condizioni climatiche esterne, delle prescrizioni relative alla qualità degli ambienti interni e dell’efficacia sotto il profilo dei costi.
Gli Stati Membri dovranno così stabilire un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici per garantire la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, allo scopo di trasformare gli edifici esistenti in edifici a emissioni zero.
L’entrata in vigore della direttiva “Case Green”: cosa cambia per l’APE?
La direttiva prende le mosse dalla circostanza per la quale si registrano difformità tra i vari sistemi nazionali nell’utilizzo di scale e formati diversi che ne rendono difficile la comparabilità a livello europeo.
Ragione per la quale viene introdotta una scala comune di classi di prestazione energetica ed un modello comune a livello europeo.
L’indicazione della direttiva è quella che l’attestato di prestazione energetica contenga dati corretti sulla prestazione energetica dell’edificio e consigli pratici per migliorarla ancora.
L’attestato di prestazione energetica dovrebbe recare anche informazioni sul consumo di energia primaria e finale, sul fabbisogno energetico, sulla produzione di energia rinnovabile, sulle emissioni di gas a effetto serra, sul GWP nel corso del ciclo di vita, se disponibile, e, in via facoltativa, sui sensori o controlli della qualità degli ambienti interni dell’edificio. L’attestato di prestazione energetica dovrebbe contenere raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio.
In particolare, entro il 29 maggio 2026, l’attestato di prestazione energetica dovrà essere conforme al modello disposto dall’Unione europea ed indicare le classi di prestazione energetica dell’edificio su una scala chiusa che usa solo le lettere da A a G dove la lettera A corrisponde agli edifici a emissioni zero e la lettera G corrisponde agli edifici con le prestazioni peggiori. Alle restanti classi di prestazione energetica (da B a F) dovranno avere un’adeguata distribuzione degli indicatori di prestazione energetica.
Le indicazioni del “nuovo” APE secondo la direttiva “Case green”
Come detto, l’attestato di prestazione energetica dovrà essere conforme al modello disposto dall’Unione europea.
Tra gli elementi che si dovranno indicare l’Unione europea prevede nella prima pagina:
- la classe di prestazione energetica;
- il consumo annuo di energia (primaria e finale), espresso in kWh/(m2.a);
- la percentuale di energia rinnovabile prodotta;
- le emissioni di gas a effetto serra (kgCO2/(m2.a) e valore del GWP nel corso del ciclo di vita, se disponibile.
Nell’attestato di prestazione energetica si dovranno indicare, ad esempio, anche il fabbisogno di energia, l’indicazione della capacità dell’edificio di reagire a segnali esterni e di adeguare il consumo di energia così come della capacità del sistema di distribuzione del calore all’interno dell’edificio di funzionare a temperature basse o più efficienti.
Il caso della Regione Lazio
Con Delib.G.R. 6 dicembre 2017, n. 824 la Regione Lazio ha dato avvio ad un Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici nel territorio della Regione Lazio (cd. Sistema Informativo APE Lazio: https://www.apelazio.enea.it) ed istituito un Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica.
Si tratta di uno strumento che consente ai soggetti certificatori abilitati di caricare e trasmettere gli Attestati di Prestazione Energetica, prodotti secondo la normativa nazionale vigente.
Tale sistema informatico consentirà altresì ai cittadini di consultare e visionare gli APE relativamente agli immobili di proprietà ed ai Notai di consultare e visionare gli APE oggetto degli atti di propria competenza, così semplificando le attività prodromiche alle attività contrattuali.
Fonte: Idealista.it