Sì della Camera al Decreto salva casa: gli emendamenti approvati

Dopo il via libera della Commissione Ambiente, il decreto salva casa su cui il governo aveva posto la fiducia, ha ottenuto anche il sí della Camera. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha parlato di “ottima notizia per milioni di italiani”. Adesso il provvedimento, che scade il 28 luglio, passa al Senato per l’approvazione finale. Ma vediamo quali sono le novità dopo gli emendamenti approvati 

  1. Autorizzazione per vetrate panoramiche
  2. I sottotetti possono diventare abitazioni
  3. Superficie 6% in più per immobili sotto 60 mq
  4. Salva casa e norme sull’abitabilità microappartamenti
  5. Il cambio di destinazione d’uso nel Salva Casa
  6. Sanatoria difformità anche in zone vincolate
  7. Salta il decreto Salva Milano
  8. Le nuove norme sugli immobili del Vajont

Autorizzazione per vetrate panoramiche

Non è necessario chiedere autorizzazioni per vetrate panoramiche nei porticati o per installare pergotende o tende bioclimatiche. Lo prevede un emendamento al decreto salva-casa approvato in Commissione ambiente alla Camera.

Il decreto, spiega una nota del Mit, include nuove categorie di interventi in edilizia libera, come la possibilità di realizzare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (cosiddette “VEPA”) in tutti i porticati, rientranti o meno all’interno dell’edificio, e l’installazione di strutture di protezione dal sole e dalle intemperie, tipo tende a pergola con telo retrattile o elementi regolabili, comprese le cosiddette tende “bioclimatiche”.

I sottotetti possono diventare abitazioni

Anche i sottotetti possono diventare abitazioni. La norma è prevista in un emendamento, riformulato, della Lega al decreto salva-casa e approvato in Commissione ambiente alla Camera.

“Al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo – è scritto nell’emendamento approvato – il recupero dei sottotetti è comunque consentito nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, che non siano paportate modifiche nella forma e nella superficie all’area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita”.

Superficie 6% in più per immobili sotto 60 mq

Gli immobili sotto i 60 metri quadri si considerano regolari se hanno una superficie fino a circa 3,5 metri quadri in più rispetto a quanto stabilito dal titolo abitativo. Lo prevede un emendamento al decreto salva-casa che è stato approvato in Commissione ambiente alla Camera.

Nel dettaglio, la norma amplia i margini di tollerabilità per gli immobili inferiori a 60 metri quadri. Nella versione approvata dal Consiglio dei MInistri era infatti prevista una tollerabilità del 5% per gli immobili inferiori a 100 metri quadri, casistica questa in cui rientravano anche gli immobili fino a 60 metri quadri. Ora per unità di queste dimensioni la tollerabilità diventa del 6%.

Salva casa e norme sull’abitabilità microappartamenti

E’ stata anche presentata la riformulazione dell’emendamento della Lega sull’abitabilità per i micro appartamenti. Nel nuovo testo sono confermati i requisiti previsti già nella prima versione: un’altezza minima interna dei locali inferiore a 2.70 metri ma non meno di 2,40 metri mentre per l’alloggio monolocale per una persona è sufficiente una superficie minima di 20 metri quadri che sale a 28 metri quadri per due persone. La sola novità riguarda il fatto che queste condizioni sono richieste, oltre che per ottenere l’agibilità da parte del professionista, anche per “l’acquisizione dell’assenso dell’amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente”.

Il cambio di destinazione d’uso nel Salva Casa

Via libera poi all’emendamento, riformulato, in base al quale il cambio di destinazione d’uso della singola unità immobiliare, con o senza opere, all’interno della stessa categoria funzionale, è sempre consentito nel rispetto della normativa di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. Inoltre, per le unità immobiliare poste al piano terra (primo piano fuori strada) al seminterrato il passaggio alla destinazione residenziale “è disciplinato dalla legislazione regionale”. Nella prima versione dell’emendamento era invece previsto che il passaggio alla destinazione residenziale di tali immobili fosse possibile nei casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.

Sanatoria difformità anche in zone vincolate

Le difformità degli immobili diventano sanabili anche nelle zone con vincoli paesaggistici. Lo prevede un emendamento (riformulato) al decreto salva-casa, che è stato approvato in Commissione ambiente alla Camera.

Salta il decreto Salva Milano

Nessuna norma ‘salva-Milano’ e’ stata introdotta nel decreto legge sul piano casa che è stato licenziato dalla Commissione ambiente della Camera. Il testo domani andrà in Aula senza le misure annunciate dal ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini. Gli emendamenti di maggioranza sul tema sono stati ritirati, mentre quelli presentati dalle opposizioni si considerano respinti a seguito del voto sul mandato al relatore. Da quanto trapela da ambienti parlamentari di maggioranza, le norme ‘salva-Milano’ potrebbero entrare nel decreto infrastrutture, che la stessa Commissione esaminerà subito dopo il provvedimento che ha ricevuto l’ok oggi.

Le nuove norme sugli immobili del Vajont

L’emendamento della Lega sul Vajont, approvato anch’esso, prevede che il rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero l’accertamento dello stato dei lavori sulla base dei quali è stata erogata la rata del saldo del contributo, tiene luogo, a tutti gli effetti, del certificato di abitabilità o di agibilità, ferma restando la confomità delle opere realizzate alla disciplina edilizia e urbanistica vigente al momento di realizzazione dell’intervento edilizio”.

Fonte: Idealista.it

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