Con il mese di settembre è entrato in vigore in Codice identificativo nazionale (Cin) per gli immobili destinati al mercato degli affitti brevi. Al 7 ottobre le strutture “immatricolate” erano 221.325 su 516.849 registrate, all’incirca il 43 per cento del totale. Ciononostante, il rischio di non adempiere a tutte le richieste e di incorrere in sanzioni resta alto, in questa fase di avvio. Ecco cosa occorre fare per evitare le multe se si è gestori di una attività di affitto breve in un Q&A di Confedilizia.
- Affitti brevi: sanzioni fino a 8 mila euro se non hai il Cin
- Come richiedere il Cin
- Affitti brevi: i chiarimenti di Confedilizia
Affitti brevi: sanzioni fino a 8 mila euro se non hai il Cin
Le sanzioni per chi non è in regola con gli adempimenti richiesti dalla nuova normativa sugli affitti brevi saranno operative dal 2 gennaio 2025. Il procedimento da seguire per non incorrervi, secondo il Ministero del Turismo, è innanzitutto quello di procurarsi il codice identificativo regionale o provinciale relativo alla località in cui si trova l’appartamento affittato in questione, per poi richiedere il Cin, il codice identificativo nazionale.
Il tempo a disposizione è di 60 giorni per l’ottenimento dei codici locali e di ulteriori 60 per il codice nazionale; in questo modo si riuscirà ad essere in regola entro il 2 novembre, ovvero entro i 60 giorni dall’entrata in vigore della norma. Gli adempimenti nazionali, insomma, non sostituiscono ma si aggiungono a quelli locali, il che potrebbe non essere sempre gradito ai gestori. Chi non dovesse rispettare gli adempimenti sulla dotazione del codice identificativo, tuttavia, potrebbe incorrere in multe da 800 a 8 mila euro. Le piattaforme di prenotazione on line, come AirBnb e Booking, si sono impegnate a rimuovere, dal prossimo gennaio, gli annunci di case prive di Cin.
Come richiedere il Cin
Ma come richiedere il codice identificativo nazionale? Il codice si ottiene tramite la trascrizione dei dati locali nella Banca Dati delle Strutture Ricettive; si richiede la compilazione di un modulo on line con i dati catastali dell’appartamento da affittare e i requisiti di sicurezza richiesti, ovvero installazione di estintori e rilevatori anti incendio, anti monossido di carbonio e gas combustibili. L’assenza di tali dispositivi implica sanzioni tra 600 e 6 mila euro.
MiTur
Affitti brevi: i chiarimenti di Confedilizia
Auspicando che il termine per la richiesta del CIN – attualmente variabile in funzione di specifici aspetti procedurali – venga per tutti disposto per il gennaio 2025, Confedilizia stila un vademecum per coloro che mettono un appartamento in affitto breve onde evitare le sanzioni pecuniarie di cui sopra. Eccolo:
È necessaria l’installazione dei dispositivi di sicurezza da parte di un tecnico specializato, con apposito progetto di impianto?
Ai fini del rispetto delle prescrizioni normative, atteso che la norma si riferisce genericamente al termine “dispositivi”, si ritiene sufficiente la presenza all’interno della struttura dei dispositivi indicati (eventualmente rimovibili), non essendo necessaria la realizzazione di impianti desti-nati a tale scopo.
Come va esposto il CIN all’esterno dello stabile?
Il CIN va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assi-curando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e purché siano rispettati gli obbli-ghi previsti dalle normative regionali e provinciali di settore e dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Sono obbligato a effettuare la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 109 del TULPS per una locazione turistica di durata superiore ai 30 giorni?
No, per le locazioni turistiche di durata superiore ai 30 giorni, la comunicazione prevista dall’art. 109 del TULPS e richiamata nell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 13-ter, D.L. n. 145/2023 viene effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Questo avviene tramite la registrazione del contratto di locazione, che assorbe l’obbligo di comunicazione. Pertanto, il locatore non è tenuto a effettuare tale comunicazione autonomamente.
Fonte: Idealista.it