Registrazione tardiva del contratto di locazione con cedolare secca, a quanto ammontano le sanzioni

La registrazione tardiva del contratto di locazione con cedolare secca comporta una sanzione. Ma di quale entità? A stabilirlo è l’articolo 69 del Testo unico del 26/04/1986, n. 131, Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87. Vediamo quanto previsto dal provvedimento e tutto quello che serve sapere. 

Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Vorrei registrare un contratto di locazione ad uso abitativo in cedolare secca: il contratto decorre dal 01/01/2025 per cui la tardiva registrazione è superiore a 30 giorni. A quanto ammonta la sanzione?”. 

Cosa dice il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro

Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha innanzitutto ricordato quanto previsto dal Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro. Secondo quanto stabilito dall’articolo 69 del Testo unico del 26/04/1986 n. 131, come modificato dall’articolo 4 del Dlgs n. 87/2024, “chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall’articolo 19, è punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento dell’imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque per cento dell’ammontare delle imposte dovute”. 

Questo significa che la registrazione tardiva del contratto di locazione con cedolare secca comporta una sanzione pari al 120 per cento dell’imposta dovuta; nel caso in cui la registrazione avvenga con un ritardo non superiore a trenta giorni, la sanzione è del 45 per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta

Il Fisco ha infine ricordato che “per sanare le violazioni è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso versando la sanzione ridotta e gli interessi”.

Fonte: Idealista.it

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